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Statute

European Bowl Association

 

01 PURPOSES 02 ORGANS
03 STRUCTUR 04 GENERAL ASSEMBLY
05 ELECTIONS 06 THE PRESIDENT
07 THE VICE-PRESIDENTS 08 GOVERNING COUNCIL
09 EXECUTIVE COMMITTEE 10 SECRETARY GENERAL

L'associazione Europea delle Federazioni Nazionali di bocce si è costituita in Roma il 6 luglio 1995 e prende il nome di E.B.A. (European Bowl Association).

La bandiera ufficiale e l'emblema dell'Associazione, sono scelti dall'Assemblea Generale.

La lingua ufficiale dell'E.B.A. è il Francese e l'Italiano.

L'Associazione ha sede in Roma.

1 - SCOPI

1.1

Lo scopo dell'Associazione è di promuovere lo sport delle bocce della specialità Punto Raffa - Volo in Europa, realizzando una più stretta collaborazione tra le Federazioni di bocce delle Nazioni Europee Specialità Punto Raffa - Volo.

In particolare:

coordinare l'attività sportiva europea di tutte le discipline delle bocce;

promuovere scambi tecnici tra i membri delle Federazioni anche attraverso l'organizzazione di seminari internazionali per gli allenatori;

creare una banca dati computerizzata tra le Federazioni Europee, per il mutuo scambio di informazioni riguardanti i traguardi comuni;

attivarsi presso i mass media e gli sponsor per un loro più vasto ed incisivo coinvolgimento nei riguardi dello sport delle bocce.

1.2

L'E.B.A. promuove i suoi scopi senza nessuna discriminazione nei confronti di idee politiche, religiose e razziali.

2 - ORGANI

2.1

Tutte le Federazioni di bocce Europee, che ne fanno richiesta specifica diventano membri dell'E.B.A.

2.2

Le Federazioni Associate devono cooperare per raggiungere i traguardi dell'E.B.A. e al tempo stesso, beneficiano di tutti i diritti derivanti dal presente Statuto.

2.3

Le Federazioni Associate pagano una quota di adesione il cui ammontare è fissato dall'Assemblea Generale. Solo le Federazioni in regola con i pagamenti sono considerate a tutti gli effetti appartenenti all'Associazione.

3 - STRUTTURA

3.1

Gli Organi Ufficiali dell'E.B.A. sono:

L'ASSEMBLEA GENERALE

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL COMITATO ESECUTIVO

LA SEGRETERIA GENERALE

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

4 - L'ASSEMBLEA GENERALE

4.1

L'Assemblea Generale è l'autorità suprema dell'E.B.A. Essa è composta dai Presidenti delle Federazioni associate all'E.B.A. o i loro delegati. Tutti gli organi elettivi partecipano di diritto all'Assemblea Generale. Tutti i poteri non specificatamente attribuiti ad altri organi nel presente Statuto sono da considerarsi di appartenenza all'Assemblea Generale.

4.2

Rientra nelle attribuzioni dell'Assemblea Generale:

approvare la relazione biennale;

approvare il bilancio di esercizio finanziario per il periodo dei due anni che intercorrono tra le 2 Assemblee Generali, dopo aver udito la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

stabilire l'ammontare della quota di affiliazione;

eleggere per un termine quadriennale:

il Presidente;

i tre Vice Presidenti;

i membri del Consiglio Direttivo;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

stabilire le linee programmatiche biennali;

apportare qualora necessario le modifiche allo Statuto;

4.3

L'Assemblea Generale si svolge ogni due anni, alla scadenza del primo biennio è ordinaria, al termine del quadriennio è elettiva. Fanno parte dell'Assemblea Generale i Presidenti Federali delle Federazioni Associate o i loro delegati.

Ogni Federazione può esprimere un solo voto. Sono previste "deleghe" per un massimo di una per Federazione Associata. Ogni delega deve essere sottoposta per iscritto al Comitato Esecutivo prima dell'inizio dell'Assemblea. L'Assemblea Generale è considerata valida quando prima dell'inizio prefissato dei lavori sono presenti fisicamente o per delega la metà più uno degli aventi diritto.

I Componenti il Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

4.4

Tutte le Assemblee sono presiedute dal Presidente o da un Vice Presidente. Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto a meno che essi non siano in veste di delegati.

4.5

L'Elezione dei Membri del Consiglio direttivo avviene per scrutinio segreto mentre tutte le altre elezioni si effettuano per alzata di mano, a meno che la metà più uno degli aventi diritto al voto non richieda diversamente. Le decisioni dell'Assemblea Generale sono definitive e possono essere modificate solo dall'Assemblea stessa.

Per poter esaminare proposte di modifiche allo Statuto occorre che all'Assemblea Generale siano presenti almeno i 2/3 dei Presidenti delle Federazioni Associate all'E.B.A. o i loro delegati.

Eventuali variazioni allo Statuto potranno essere apportate con votazione favorevole dei 2/3 dei votanti.

4.6

Le Riunioni Straordinarie dell'Assemblea Generale devono essere richieste per iscritto al Consiglio Direttivo dalla maggioranza semplice degli associati all'E.B.A. Il Consiglio Direttivo può esaminare le richieste di variazioni allo Statuto solo se sottoposte dai membri dell'E.B.A. almeno 4 mesi prima dell'Assemblea Generale. Tre mesi prima dell'Assemblea Generale il Segretario Generale deve rendere note tali richieste di variazione a tutte le Federazioni Associate ed a tutti i membri del Consiglio.

4.7

Due mesi prima dell'Assemblea Generale il Segretario Generale deve rendere noti a tutte le Federazioni Associate ed ai Componenti il Consiglio Direttivo i seguenti dati:

data, sede e programma dell'Assemblea Generale;

relazione del Consiglio Direttivo contenente il Bilancio (entrate, spese, assestamenti), relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

mozioni e proposte;

lista delle candidature considerate valide (solo per l'Assemblea Elettiva).

5 - ELEZIONI

5.1

Le Elezioni di tutte le cariche all'interno dell'E.B.A. hanno luogo a scrutinio segreto. Nel caso in cui due candidati riportino uguale numero di voti si va al ballottaggio.

5.2

Le candidature alle cariche devono essere inviate al Segretario Generale almeno 90 giorni prima dell'Assemblea Generale. Tutte le candidature devono essere proposte dalle Federazioni Associate all'E.B.A. per iscritto allegando alle stesse un curriculum dei candidati.

In caso di mancanza di candidature per una carica le stesse possono essere accettate all'apertura dei lavori dell'Assemblea Generale.

5.3

Tutte le cariche sono valide per un periodo di 4 anni e rinnovabili.

6 - IL PRESIDENTE

6.1

Il Presidente rappresenta legalmente l'E.B.A., con tutti i diritti ed i doveri.

6.2

Egli deve presiedere tutte le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

firma i verbali, i mandati di pagamento ed i resoconti finanziari dell'E.B.A.

firma i contratti con l'approvazione del Comitato Esecutivo.

convoca l'Assemblea Generale, con preavviso di due mesi.

7 - I VICE PRESIDENTI

7.1

I Vice Presidenti assistono il Presidente nel suo incarico e lo rappresentano su sua delega.

8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri.

IL PRESIDENTE;

TRE VICE PRESIDENTI;

TRE COMPONENTI.

8.2

Essi sono eletti dall'Assemblea Generale per un quadriennio.

8.3

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno.

La riunione del Consiglio Direttivo è convocata dal Comitato Esecutivo almeno un mese prima della data prevista. Il Consiglio Direttivo può deliberare se sono presenti almeno 4 membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.4

In caso di vacanza di un componente il Consiglio Direttivo, il primo non eletto dall'Assemblea Generale subentra sino alla prossima Assemblea Generale Elettiva. In mancanza di candidati non eletti il Consiglio Direttivo coopta un "membro sostituto".

8.5

Il Consiglio Direttivo deve:

dirigere l'E.B.A. e far osservare le decisioni dell'Assemblea Generale;

redigere il Regolamento Organico curandone l'attuazione;

amministrare e dirigere l'E.B.A. secondo le linee stabilite dall'Assemblea Generale;

nominare su proposta del Presidente il Segretario Generale;

decidere la data e il luogo dell'Assemblea Generale;

nominare specifiche Commissioni.

9 - IL COMITATO ESECUTIVO

9.1

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente e dai tre Vice Presidenti.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno per svolgere i compiti attribuitigli specificamente dal presente Statuto.

Esso può deliberare solo con la presenza di almeno tre membri.

9.2

Il Comitato Esecutivo deve:

guidare l'operato dell'E.B.A;

attuare le decisioni dell'Assemblea Generale;

mantenere i contatti con le organizzazioni sportive internazionali per coordinare l'operato dell'E.B.A. a livello internazionale;

adottare tutte le delibere per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, delegando ove necessario il Presidente;

adottare le regolamentazioni interne dell'E.B.A.;

assegnare le benemerenze.

10 - IL SEGRETARIO GENERALE

10.1

Il Segretario generale svolge i compiti esecutivi, organizzativi e amministrativi inerenti l'attività dell'E.B.A. e cura l'applicazione delle deliberazioni adottate dagli organi dell'E.B.A. Ha diritto a partecipare nella qualifica alle riunioni di tutti gli organi amministrativi e tecnici, eletti e nominati dall'Assemblea Generale. Il Segretario Generale è il solo responsabile dell'ordinario funzionamento dell'Associazione.

 

Last Update

04.08.2011

 

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CONFEDERAZIONE

BOCCISTICA

INTERNAZIONALE

 

E B A

EUROPEAN BOWL

ASSOCIATION

 

 

 

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