01 |
PURPOSES |
02 |
ORGANS |
03 |
STRUCTUR |
04 |
GENERAL
ASSEMBLY |
05 |
ELECTIONS |
06 |
THE PRESIDENT |
07 |
THE
VICE-PRESIDENTS |
08 |
GOVERNING
COUNCIL |
09 |
EXECUTIVE
COMMITTEE |
10 |
SECRETARY
GENERAL |
L'associazione Europea
delle Federazioni
Nazionali di bocce si è
costituita in Roma il 6
luglio 1995 e prende il
nome di E.B.A. (European
Bowl Association).
La
bandiera ufficiale e
l'emblema
dell'Associazione, sono
scelti dall'Assemblea
Generale.
La lingua
ufficiale dell'E.B.A. è
il Francese e l'Italiano.
L'Associazione ha sede
in Roma.
1 - SCOPI
1.1
Lo scopo
dell'Associazione è di
promuovere lo sport
delle bocce della
specialità Punto Raffa -
Volo in Europa,
realizzando una più
stretta collaborazione
tra le Federazioni di
bocce delle Nazioni
Europee Specialità Punto
Raffa - Volo.
In
particolare:
coordinare
l'attività sportiva
europea di tutte le
discipline delle
bocce;
promuovere scambi
tecnici tra i membri
delle Federazioni
anche attraverso
l'organizzazione di
seminari
internazionali per
gli allenatori;
creare una banca
dati computerizzata
tra le Federazioni
Europee, per il
mutuo scambio di
informazioni
riguardanti i
traguardi comuni;
attivarsi presso i
mass media e gli
sponsor per un loro
più vasto ed
incisivo
coinvolgimento nei
riguardi dello sport
delle bocce.
1.2
L'E.B.A.
promuove i suoi scopi
senza nessuna
discriminazione nei
confronti di idee
politiche, religiose e
razziali.
2 - ORGANI
2.1
Tutte le
Federazioni di bocce
Europee, che ne fanno
richiesta specifica
diventano membri
dell'E.B.A.
2.2
Le
Federazioni Associate
devono cooperare per
raggiungere i traguardi
dell'E.B.A. e al tempo
stesso, beneficiano di
tutti i diritti
derivanti dal presente
Statuto.
2.3
Le
Federazioni Associate
pagano una quota di
adesione il cui
ammontare è fissato
dall'Assemblea Generale.
Solo le Federazioni in
regola con i pagamenti
sono considerate a tutti
gli effetti appartenenti
all'Associazione.
3 - STRUTTURA
3.1
Gli
Organi Ufficiali
dell'E.B.A. sono:
L'ASSEMBLEA GENERALE
IL
PRESIDENTE
IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
IL
COMITATO ESECUTIVO
LA
SEGRETERIA GENERALE
IL
COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI.
4 - L'ASSEMBLEA
GENERALE
4.1
L'Assemblea Generale è
l'autorità suprema
dell'E.B.A. Essa è
composta dai Presidenti
delle Federazioni
associate all'E.B.A. o i
loro delegati. Tutti gli
organi elettivi
partecipano di diritto
all'Assemblea Generale.
Tutti i poteri non
specificatamente
attribuiti ad altri
organi nel presente
Statuto sono da
considerarsi di
appartenenza
all'Assemblea Generale.
4.2
Rientra
nelle attribuzioni
dell'Assemblea Generale:
approvare la
relazione biennale;
approvare il
bilancio di
esercizio
finanziario per il
periodo dei due anni
che intercorrono tra
le 2 Assemblee
Generali, dopo aver
udito la relazione
del Collegio dei
Revisori dei Conti.
stabilire
l'ammontare della
quota di
affiliazione;
eleggere per un
termine quadriennale:
il
Presidente;
i tre
Vice Presidenti;
i membri
del Consiglio Direttivo;
il
Collegio dei Revisori
dei Conti;
stabilire le linee
programmatiche
biennali;
apportare qualora
necessario le
modifiche allo
Statuto;
4.3
L'Assemblea Generale si
svolge ogni due anni,
alla scadenza del primo
biennio è ordinaria, al
termine del quadriennio
è elettiva. Fanno parte
dell'Assemblea Generale
i Presidenti Federali
delle Federazioni
Associate o i loro
delegati.
Ogni
Federazione può
esprimere un solo voto.
Sono previste "deleghe"
per un massimo di una
per Federazione
Associata. Ogni delega
deve essere sottoposta
per iscritto al Comitato
Esecutivo prima
dell'inizio
dell'Assemblea.
L'Assemblea Generale è
considerata valida
quando prima dell'inizio
prefissato dei lavori
sono presenti
fisicamente o per delega
la metà più uno degli
aventi diritto.
I
Componenti il Consiglio
Direttivo hanno diritto
di partecipare
all'Assemblea.
4.4
Tutte le
Assemblee sono
presiedute dal
Presidente o da un Vice
Presidente. Il
Presidente e gli altri
membri del Consiglio
Direttivo non hanno
diritto di voto a meno
che essi non siano in
veste di delegati.
4.5
L'Elezione dei Membri
del Consiglio direttivo
avviene per scrutinio
segreto mentre tutte le
altre elezioni si
effettuano per alzata di
mano, a meno che la metà
più uno degli aventi
diritto al voto non
richieda diversamente.
Le decisioni
dell'Assemblea Generale
sono definitive e
possono essere
modificate solo
dall'Assemblea stessa.
Per poter
esaminare proposte di
modifiche allo Statuto
occorre che
all'Assemblea Generale
siano presenti almeno i
2/3 dei Presidenti delle
Federazioni Associate
all'E.B.A. o i loro
delegati.
Eventuali
variazioni allo Statuto
potranno essere
apportate con votazione
favorevole dei 2/3 dei
votanti.
4.6
Le
Riunioni Straordinarie
dell'Assemblea Generale
devono essere richieste
per iscritto al
Consiglio Direttivo
dalla maggioranza
semplice degli associati
all'E.B.A. Il Consiglio
Direttivo può esaminare
le richieste di
variazioni allo Statuto
solo se sottoposte dai
membri dell'E.B.A.
almeno 4 mesi prima
dell'Assemblea Generale.
Tre mesi prima
dell'Assemblea Generale
il Segretario Generale
deve rendere note tali
richieste di variazione
a tutte le Federazioni
Associate ed a tutti i
membri del Consiglio.
4.7
Due mesi
prima dell'Assemblea
Generale il Segretario
Generale deve rendere
noti a tutte le
Federazioni Associate ed
ai Componenti il
Consiglio Direttivo i
seguenti dati:
data,
sede e programma
dell'Assemblea
Generale;
relazione del
Consiglio Direttivo
contenente il
Bilancio (entrate,
spese, assestamenti),
relazione del
Collegio dei
Revisori dei Conti;
mozioni e proposte;
lista
delle candidature
considerate valide
(solo per
l'Assemblea Elettiva).
5 - ELEZIONI
5.1
Le
Elezioni di tutte le
cariche all'interno
dell'E.B.A. hanno luogo
a scrutinio segreto. Nel
caso in cui due
candidati riportino
uguale numero di voti si
va al ballottaggio.
5.2
Le
candidature alle cariche
devono essere inviate al
Segretario Generale
almeno 90 giorni prima
dell'Assemblea Generale.
Tutte le candidature
devono essere proposte
dalle Federazioni
Associate all'E.B.A. per
iscritto allegando alle
stesse un curriculum dei
candidati.
In caso
di mancanza di
candidature per una
carica le stesse possono
essere accettate
all'apertura dei lavori
dell'Assemblea Generale.
5.3
Tutte le
cariche sono valide per
un periodo di 4 anni e
rinnovabili.
6 - IL
PRESIDENTE
6.1
Il
Presidente rappresenta
legalmente l'E.B.A., con
tutti i diritti ed i
doveri.
6.2
Egli deve
presiedere tutte le
riunioni dell'Assemblea
Generale, del Consiglio
Direttivo e del Comitato
Esecutivo.
firma
i verbali, i mandati
di pagamento ed i
resoconti finanziari
dell'E.B.A.
firma
i contratti con
l'approvazione del
Comitato Esecutivo.
convoca l'Assemblea
Generale, con
preavviso di due
mesi.
7 - I
VICE PRESIDENTI
7.1
I Vice
Presidenti assistono il
Presidente nel suo
incarico e lo
rappresentano su sua
delega.
8 - IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
8.1
Il
Consiglio Direttivo è
composto da 7 membri.
IL
PRESIDENTE;
TRE
VICE PRESIDENTI;
TRE
COMPONENTI.
8.2
Essi sono
eletti dall'Assemblea
Generale per un
quadriennio.
8.3
Il
Consiglio Direttivo si
riunisce almeno una
volta l'anno.
La
riunione del Consiglio
Direttivo è convocata
dal Comitato Esecutivo
almeno un mese prima
della data prevista. Il
Consiglio Direttivo può
deliberare se sono
presenti almeno 4 membri,
in caso di parità
prevale il voto del
Presidente.
8.4
In caso
di vacanza di un
componente il Consiglio
Direttivo, il primo non
eletto dall'Assemblea
Generale subentra sino
alla prossima Assemblea
Generale Elettiva. In
mancanza di candidati
non eletti il Consiglio
Direttivo coopta un "membro
sostituto".
8.5
Il
Consiglio Direttivo deve:
dirigere l'E.B.A. e
far osservare le
decisioni
dell'Assemblea
Generale;
redigere il
Regolamento Organico
curandone
l'attuazione;
amministrare e
dirigere l'E.B.A.
secondo le linee
stabilite
dall'Assemblea
Generale;
nominare su proposta
del Presidente il
Segretario Generale;
decidere la data e
il luogo
dell'Assemblea
Generale;
nominare specifiche
Commissioni.
9 - IL
COMITATO ESECUTIVO
9.1
Il
Comitato Esecutivo è
costituito dal
Presidente e dai tre
Vice Presidenti.
Il
Comitato si riunisce su
convocazione del
Presidente almeno due
volte l'anno per
svolgere i compiti
attribuitigli
specificamente dal
presente Statuto.
Esso può
deliberare solo con la
presenza di almeno tre
membri.
9.2
Il
Comitato Esecutivo deve:
guidare l'operato
dell'E.B.A;
attuare le decisioni
dell'Assemblea
Generale;
mantenere i contatti
con le
organizzazioni
sportive
internazionali per
coordinare l'operato
dell'E.B.A. a
livello
internazionale;
adottare tutte le
delibere per
l'ordinaria e
straordinaria
amministrazione,
delegando ove
necessario il
Presidente;
adottare le
regolamentazioni
interne dell'E.B.A.;
assegnare le
benemerenze.
10 - IL
SEGRETARIO GENERALE
10.1
Il
Segretario generale
svolge i compiti
esecutivi, organizzativi
e amministrativi
inerenti l'attività
dell'E.B.A. e cura
l'applicazione delle
deliberazioni adottate
dagli organi dell'E.B.A.
Ha diritto a partecipare
nella qualifica alle
riunioni di tutti gli
organi amministrativi e
tecnici, eletti e
nominati dall'Assemblea
Generale. Il Segretario
Generale è il solo
responsabile
dell'ordinario
funzionamento
dell'Associazione.